Dal 1° gennaio 2014 gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, iscritti all’albo, hanno l’obbligo di acquisire almeno 60 crediti formativi professionali (CFP) nel triennio formativo (2014-2016) di cui 12 CFP sui temi delle discipline ordinistiche.

Il 31 dicembre 2016 scadrà il primo triennio e la violazione dell’obbligo costituirà un illecito disciplinare (ai sensi dell’art. 7 DPR 137/2012 e dell’art. 9, comma 2 del Codice Deontologico).
Al fine di garantire uniformità di applicazione sul territorio nazionale, il CNAPPC ha definito le sanzioni disciplinari in caso di inadempimento dell’obbligo formativo professionale. La mancata acquisizione, nel triennio formativo 2014/2016, dei CFP fino al 20% (dunque fino a 12 CFP nel triennio) determina la sanzione disciplinare della CENSURA, mentre un numero maggiore di CFP non acquisiti determina la sanzione disciplinare della SOSPENSIONE nella misura di 1 giorno di sospensione per ogni CFP non acquisito.

CFP mancati fino al 20% (12 CFP) – Sanzione:  censura
CFP mancati oltre al 20% (oltre 12 CFP) –  Sanzione: sospensione pari a 1 giorno per ogni credito mancante

Si rammenta che, per essere in regola, è necessario comunque acquisire i 12 CFP sui temi delle discipline ordinistiche.

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