Gentile collega,
come abbiamo più volte avuto modo di ribadire, anche i soggetti terzi rispetto al CNAPPC e agli Ordini Territoriali possono erogare formazione, anche in modalità FAD (Formazione a distanza).
Le condizioni necessarie affinché tali attività possano essere considerate valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo deontologico formativo degli Architetti sono le seguenti:
 l’evento dell’ente terzo è stato direttamente autorizzato dal CNAPPC (ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 137/2012): in questo caso nella comunicazione dell’evento l’ente terzo deve chiaramente indicare il numero di cfp riconosciuti e il relativo provvedimento di autorizzazione rilasciato dal CNAPPC nel quale viene anche specificato il periodo di efficacia dell’accreditamento; i cfp ottenuti da questo tipo di eventi vengono caricati sulla piattaforma telematica direttamente dall’ente terzo;
 l’evento erogato dall’ente terzo è stato organizzato in collaborazione con un Ordine Territoriale, diverso da quello di Imperia: in questo caso nella comunicazione dell’evento l’ente terzo deve chiaramente indicare il numero di cfp riconosciuti e il relativo codice di autorizzazione rilasciato dall’Ordine Territoriale; i cfp ottenuti da questo tipo di eventi vengono caricati sulla piattaforma telematica direttamente dall’Ordine territoriale organizzatore dell’evento.

Ricorda che sia il CNAPPC che gli Ordini Territoriali accreditano le singole attività formative e non gli enti terzi di formazione!
Ti invitiamo pertanto a voler verificare attentamente le condizioni sopraesposte prima di iscriverti ad un evento formativo e a richiedere al soggetto organizzatore tutte le informazioni utili a verificarne la validità, in modo da evitare spiacevoli sorprese.
La Segreteria e il Consiglio dell’Ordine sono comunque a tua disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordialmente,
Francesca Buccafurri
Consigliere delegato alla Formazione